Art. 5
 
  All'articolo 13 del Regolameto dell'uniforme e dell'equipaggiamento
previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31  agosto  1981,  n.
53,  per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale i numeri
"15, 16, 17, 18" sono sostituiti dai numeri "15, 15-bis, 16,  16-bis,
17".