Art. 5 All'articolo 13 del Regolameto dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale i numeri "15, 16, 17, 18" sono sostituiti dai numeri "15, 15-bis, 16, 16-bis, 17".