Art. 6. 1. All'articolo 14, comma 4, punto 1), del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale il capo di vestiario " - scarpe termiche (invernali per il servizio sulle imbarcazioni)" e' sostituito dal capo - stivali invernali per il servizio sulle imbarcazioni".