Art. 6.
 
  1.   All'articolo   14,   comma   4,   punto  1),  del  Regolamento
dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56  della
legge  regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del
Corpo forestale regionale il capo di vestiario "  -  scarpe  termiche
(invernali  per  il  servizio  sulle imbarcazioni)" e' sostituito dal
capo - stivali invernali per il servizio sulle imbarcazioni".