Art. 7.
 
  1.   All'articolo    15    del    Regolamento    dell'uniforme    e
dell'equipaggiamento  previsto dall'articolo 56 della legge regionale
31 agosto 1981, n.  53, per marescialli e guardie del Corpo forestale
regionale dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. La tuta da lavoro non puo', di norma, essere utilizzata per
servizi esterni di campagna. In caso tuttavia di singoli  particolari
servizi  per  cui sia prevedibile una eccezionale usura o alterazione
dell'uniforme  ordinaria,  puo'  essere  autorizzato  dal  competente
Ispettorato o Servizio l'uso della tuta da lavoro.".