Art. 7. 1. All'articolo 15 del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. La tuta da lavoro non puo', di norma, essere utilizzata per servizi esterni di campagna. In caso tuttavia di singoli particolari servizi per cui sia prevedibile una eccezionale usura o alterazione dell'uniforme ordinaria, puo' essere autorizzato dal competente Ispettorato o Servizio l'uso della tuta da lavoro.".