Art. 8.
 
  1.    All'articolo    19    del    Regolamento    dell'uniforme   e
dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge  regionale
31 agosto 1981, n.  53, per marescialli e guardie del Corpo forestale
regionale dopo il comma 2 e' aggiugno il seguente:
  "2-bis. Per il personale nuovo assunto i capi indicati ai numeri 4,
5,  21  e  22  dell'allegato  7  sono  dati  in dotazione, alla prima
vestizione, nelle seguenti quantita:
   camicia invernale: 5
   camicia estiva: 5
   pantaloni lunghi invernali da campagna (montagna): 3
   pantaloni lunghi invernali da campagna (pianura): 4
   patanloni lunghi estivi da campagna (montagna): 3
   patanloni lunghi estivi da campagna (pianura): 5