Art. 8. 1. All'articolo 19 del Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale dopo il comma 2 e' aggiugno il seguente: "2-bis. Per il personale nuovo assunto i capi indicati ai numeri 4, 5, 21 e 22 dell'allegato 7 sono dati in dotazione, alla prima vestizione, nelle seguenti quantita: camicia invernale: 5 camicia estiva: 5 pantaloni lunghi invernali da campagna (montagna): 3 pantaloni lunghi invernali da campagna (pianura): 4 patanloni lunghi estivi da campagna (montagna): 3 patanloni lunghi estivi da campagna (pianura): 5