Art. 9.
 
  1.    All'allegato    7    al    Regolamento    dell'uniforme     e
dell'equipaggiamento  previsto  dall'articolo 56 della lege regionale
31 agosto 1981, n.  53, per marescialli e guardie del Corpo forestale
regionale sono apportate le seguenti modifiche:
   il punto 14 e' sostituito dal seguente:
14 stivali invernali           1         24        Barca"
   dopo il punto 15 e' aggiunto il seguente:
"15-bis scarponi invernali     2         24        Pianura"
  Pianura P.
   dopo il punto 16 e' aggiunto il seguente:
"16-bis scarponi estivi        2         24        Pianura"
  Pianura P.
Visto il presidente: Ceccotti