Art. 9. 1. All'allegato 7 al Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'articolo 56 della lege regionale 31 agosto 1981, n. 53, per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale sono apportate le seguenti modifiche: il punto 14 e' sostituito dal seguente: 14 stivali invernali 1 24 Barca" dopo il punto 15 e' aggiunto il seguente: "15-bis scarponi invernali 2 24 Pianura" Pianura P. dopo il punto 16 e' aggiunto il seguente: "16-bis scarponi estivi 2 24 Pianura" Pianura P. Visto il presidente: Ceccotti