Art. 2. 1. La Regione contribuisce finanziariamente alla progettazione e alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 erogando i seguenti finanziamenti: a) contributo in conto capitale pari al venti per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile; b) contributo a copertura del cinquanta per cento degli interessi per mutuo decennale da contrarre con gli istituti di credito a cio' autorizzati o con la finanziaria regionale Finaosta S.p.a., il cui importo non sia superiore al sessanta per cento della spesa complessiva. 2. I contributi sono erogati a favore di Comuni o loro consorzi, di Comunita' montane, di societa' private o loro consorzi, di societa' miste pubblico-private, di soggetti privati o loro consorzi. 3. L'ammontare complessivo delle opere finanziabili, nel biennio 1997/1998, ai sensi del comma 1, non puo' essere superiore a lire dieci miliardi.