Art. 2.
 
  1.  La  Regione  contribuisce finanziariamente alla progettazione e
alla realizzazione degli  impianti  di  cui  all'art.  1  erogando  i
seguenti finanziamenti:
   a)  contributo  in  conto  capitale  pari al venti per cento della
spesa complessiva ritenuta ammissibile;
   b) contributo a copertura del cinquanta per cento degli  interessi
per  mutuo  decennale da contrarre con gli istituti di credito a cio'
autorizzati o con la finanziaria regionale Finaosta  S.p.a.,  il  cui
importo   non  sia  superiore  al  sessanta  per  cento  della  spesa
complessiva.
  2. I contributi sono erogati a favore di Comuni o loro consorzi, di
Comunita' montane, di societa' private o loro consorzi,  di  societa'
miste pubblico-private, di soggetti privati o loro consorzi.
  3.  L'ammontare  complessivo  delle opere finanziabili, nel biennio
1997/1998, ai sensi del comma 1, non puo'  essere  superiore  a  lire
dieci miliardi.