Art. 4. 1. Al fine di una verifica della validita' tecnica e della congruita' degli investimenti previsti e dei loro costi e, conseguentemente, della determinazione della spesa ammissibile, il progetto e' sottoposto al parere di una conferenza di servizi costituita dal responsabile della struttura regionale competente in materia di selvicoltura, che la convoca e la presiede, dai responsabili delle struttu're regionali competenti in materia di energia e di sanita' e dai responsabili di altre strutture regionali e di enti pubblici interessati in relazione alla natura del progetto. 2. Il parere di cui al comma 1 deve essere prodotto entro sessanta giorni dalla richiesta. 3. La conferenza dei servizi puo' richiedere modificazioni ed integrazioni del progetto. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 2.