Art. 4.
 
  1. Al  fine  di  una  verifica  della  validita'  tecnica  e  della
congruita'   degli   investimenti   previsti  e  dei  loro  costi  e,
conseguentemente, della determinazione della  spesa  ammissibile,  il
progetto  e'  sottoposto  al  parere  di  una  conferenza  di servizi
costituita dal responsabile della struttura regionale  competente  in
materia   di   selvicoltura,  che  la  convoca  e  la  presiede,  dai
responsabili delle struttu're  regionali  competenti  in  materia  di
energia  e di sanita' e dai responsabili di altre strutture regionali
e di enti pubblici interessati in relazione alla natura del progetto.
  2. Il parere di cui al comma 1 deve essere prodotto entro  sessanta
giorni dalla richiesta.
  3.  La  conferenza  dei  servizi  puo'  richiedere modificazioni ed
integrazioni del progetto. La richiesta interrompe il termine di  cui
al comma 2.