Art. 5. 1. La concessione dei contributi di cui all'art. 2 e' deliberata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal parere favorevole sul progetto, espresso dalla conferenza di servizi. 2. Il contributo a copertura degli interessi del mutuo e' erogato annualmente, accertato, a decorrere dalla seconda rata, il regolare pagamento delle precedenti rate di ammortamento. 3. Il contributo in conto capitale e' erogato: a) nella misura del venti per cento, dopo l'approvazione del progetto dell'impianto ed il rilascio delle concessioni edilizie; b) nella misura del sessanta per cento, ad avvenuta ultimazione della costruzione; c) nella misura del venti per cento, dopo l'entrata in funzione dell'impianto.