Art. 5.
 
  1.  La  concessione  dei contributi di cui all'art. 2 e' deliberata
dalla Giunta regionale entro sessanta giorni  dal  parere  favorevole
sul progetto, espresso dalla conferenza di servizi.
  2.  Il  contributo a copertura degli interessi del mutuo e' erogato
annualmente, accertato, a decorrere dalla seconda rata,  il  regolare
pagamento delle precedenti rate di ammortamento.
  3. Il contributo in conto capitale e' erogato:
   a)  nella  misura  del  venti  per  cento, dopo l'approvazione del
progetto dell'impianto ed il rilascio delle concessioni edilizie;
   b) nella misura del sessanta per cento,  ad  avvenuta  ultimazione
della costruzione;
   c)  nella  misura  del venti per cento, dopo l'entrata in funzione
dell'impianto.