Art. 6.
 
  1. Agli enti ed ai privati che provvedono ad eseguire miglioramenti
forestali beneficiando dei contributi di cui alla legge  regionale  7
agosto 1986, n. 44 (Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere
ed   incoraggiare   la  selvicoltura),  e'  richiesto  di  provvedere
all'avvicinamento  di  prodotti  di  scarto,  quali ramaglie, cimali,
sotto diametri, alle strutture viarie onde poter  essere  utilizzati.
Tali  operazioni devono essere eseguite nelle aree boscate servite da
idonea rete di viabilita' forestale e individuate, di volta in volta,
dalla struttura regionale competente nell'erogazione  dei  contributi
di cui alla legge regionale n. 44/1986.
  2.  Per  l'esecuzione  dei lavori di concentramento dei prodotti di
cui al comma 1, a bordo di automezzo  pesante  o  in  idonee  aree  o
strutture  individuate  dal  Comune  o  dai  Comuni  interessati,  e'
corrisposto un contributo  fino  al  settanta  per  cento  del  costo
dell'intervento,  determinato dalla struttura regionale competente in
materia  di  selvicoltura,  senza  detrazione  di  eventuali  entrate
derivanti dall'alienazione ditali prodotti.
  3. A coloro che provvedono al concentramento dei prodotti di cui al
comma  1  e che non hanno fatto ricorso alle agevolazioni di cui alla
legge regionale n. 44/1986, e' corrisposto un contributo di ammontare
compreso tra lire 200.000 e lire 800.000 per ettaro.
  4. La Giunta regionale, su proposta della  competente  struttura  e
nei  limiti  delle disponibilita' di bilancio, stabilisce annualmente
l'ammontare ed i criteri degli interventi di cui ai commi 2 e 3.
  5. I Comuni, le Comunita' montane provvedono a dotarsi di aree o di
strutture idonee per il  concentramento  dei  prodotti  forestali  di
scarto e dei rifiuti lignei ed emanano apposite ordinanze per il loro
conferimento e per il divieto di abbruciamento all'aperto.
  6.  Anche  al  fine  di  prevenire e di limitare l'accensione ed il
diffondersi del fuoco, i prodotti legnosi non  utilizzati,  derivanti
dai  tagli  di sgombero dei varchi di linee elettriche e telefoniche,
di funivie  e  di  quant'altro  imponga  il  taglio  periodico  della
vegetazione  arborea, devono essere accatastati, a cura e a spese dei
soggetti interessati al taglio, in punti accessibili ad automezzi,  o
in  aree  o  strutture  idonee indicate dai Comuni, o dalle Comunita'
montane interessate, per essere utilizzati come legname da ardere.
  7. La mancata esecuzione dei lavori di cui  al  comma  1  comporta,
oltre   alla   mancata   erogazione   del  contributo,  una  sanzione
amministrativa compresa tra un minimo di lire 400.000 ed  un  massimo
di lire 1.200.000.
  8.  La  mancata  ottemperanza  al  disposto  del  comma  5 comporta
l'esclusione dai contributi per la costruzione,  la  lavorazione,  lo
stoccaggio  e  la  termovalorizzazione in quei Comuni che non abbiano
provveduto  ad  individuare  idonee   aree   o   strutture   per   il
concentramento  ed il deposito dei prodotti forestali di scarto e dei
rifiuti lignei.
  9. La  mancata  ottemperanza  al  disposto  del  comma  6  comporta
l'applicazione  di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo
di lire 2.000.000 ed un massimo di  lire  6.000.000,  fermo  restando
l'obbligo da parte del contravvenuto di provvedere alle operazioni di
cui   al   comma   1,   entro  trenta  giorni  dall'ingiunzione,  con
possibilita' di proroga concessa dal Corpo forestale  valdostano  per
motivi di forza maggiore.
  10.  Per  l'accertamento  e  l'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 7 e 9 si applicano le  disposizioni  della  legge  24  novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).