Art. 6. 1. Agli enti ed ai privati che provvedono ad eseguire miglioramenti forestali beneficiando dei contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44 (Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura), e' richiesto di provvedere all'avvicinamento di prodotti di scarto, quali ramaglie, cimali, sotto diametri, alle strutture viarie onde poter essere utilizzati. Tali operazioni devono essere eseguite nelle aree boscate servite da idonea rete di viabilita' forestale e individuate, di volta in volta, dalla struttura regionale competente nell'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 44/1986. 2. Per l'esecuzione dei lavori di concentramento dei prodotti di cui al comma 1, a bordo di automezzo pesante o in idonee aree o strutture individuate dal Comune o dai Comuni interessati, e' corrisposto un contributo fino al settanta per cento del costo dell'intervento, determinato dalla struttura regionale competente in materia di selvicoltura, senza detrazione di eventuali entrate derivanti dall'alienazione ditali prodotti. 3. A coloro che provvedono al concentramento dei prodotti di cui al comma 1 e che non hanno fatto ricorso alle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 44/1986, e' corrisposto un contributo di ammontare compreso tra lire 200.000 e lire 800.000 per ettaro. 4. La Giunta regionale, su proposta della competente struttura e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, stabilisce annualmente l'ammontare ed i criteri degli interventi di cui ai commi 2 e 3. 5. I Comuni, le Comunita' montane provvedono a dotarsi di aree o di strutture idonee per il concentramento dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei ed emanano apposite ordinanze per il loro conferimento e per il divieto di abbruciamento all'aperto. 6. Anche al fine di prevenire e di limitare l'accensione ed il diffondersi del fuoco, i prodotti legnosi non utilizzati, derivanti dai tagli di sgombero dei varchi di linee elettriche e telefoniche, di funivie e di quant'altro imponga il taglio periodico della vegetazione arborea, devono essere accatastati, a cura e a spese dei soggetti interessati al taglio, in punti accessibili ad automezzi, o in aree o strutture idonee indicate dai Comuni, o dalle Comunita' montane interessate, per essere utilizzati come legname da ardere. 7. La mancata esecuzione dei lavori di cui al comma 1 comporta, oltre alla mancata erogazione del contributo, una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di lire 400.000 ed un massimo di lire 1.200.000. 8. La mancata ottemperanza al disposto del comma 5 comporta l'esclusione dai contributi per la costruzione, la lavorazione, lo stoccaggio e la termovalorizzazione in quei Comuni che non abbiano provveduto ad individuare idonee aree o strutture per il concentramento ed il deposito dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei. 9. La mancata ottemperanza al disposto del comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di lire 2.000.000 ed un massimo di lire 6.000.000, fermo restando l'obbligo da parte del contravvenuto di provvedere alle operazioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'ingiunzione, con possibilita' di proroga concessa dal Corpo forestale valdostano per motivi di forza maggiore. 10. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 7 e 9 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).