Art. 7.
 
  1.  Per  l'applicazione della presente legge e' autorizzata, per il
periodo dal 1997 al 2006, la spesa complessiva di lire 6.500 milioni,
cosi' ripartita:
   a) lire 200 milioni annui dall'anno 1997 al 2006, per  complessive
lire  2.000  milioni,  per l'applicazione dell'art. 6, che graveranno
sul cap. 38800 del bilancio regionale dei rispettivi esercizi;
   b) lire 2.000 milioni, di cui lire 400 milioni  per  l'anno  1997,
lire  1.200  milioni  per  l'anno  1998 e lire 400 milioni per l'anno
1999, per l'applicazione  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  che
graveranno  sul  capitolo  da  istituirsi  sul  bilancio  regionale a
decorrere dal 1997 con la denominazione "Contributi in conto capitale
per la realizzazione di impianti  di  termovalorizzazione  e  per  la
lavorazione  e  lo  stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei
rifiuti lignei";
   c)  lire  250  milioni  quale  limite  decennale  di  impegno  per
l'applicazione  dell'art.  2,  comma  1,  lettera b), a decorrere dal
1997, per complessive lire 2.500 milioni che graveranno sull'apposito
capitolo da istituirsi a decorrere dal 1997, sul  bilancio  regionale
con   la   denominazione   "Contributi  in  conto  interessi  per  la
realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione
e lo stoccaggio dei  prodotti  forestali  di  scarto  e  dei  rifiuti
lignei".
  2.  Alla  copertura dell'onere di lire 850 milioni per l'anno 1997,
di lire 1.650 milioni per l'anno 1998  e  di  lire  850  milioni  per
l'anno  1999  si  provvede mediante riduzione di corrispondenti quote
del capitolo 69000 del bilancio  della  Regione  per  l'anno  1997  e
pluriennale  1997/1999 a valere sull'accantonamento previsto al punto
B.2.4 (Norme  per  il  recupero  e  la  valorizzazione  dei  prodotti
forestali di scarto) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.
  3.  A  decorrere  dall'esercizio  2000  gli oneri di cui al comma 1
saranno iscritti con legge di bilancio ai sensi  dell'art.  15  della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio
e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
  4.  Le  somme  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni di cui
all'art.   6 sono introitate al cap.  7700  del  bilancio  preventivo
della Regione (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni).