Art. 7. 1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata, per il periodo dal 1997 al 2006, la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, cosi' ripartita: a) lire 200 milioni annui dall'anno 1997 al 2006, per complessive lire 2.000 milioni, per l'applicazione dell'art. 6, che graveranno sul cap. 38800 del bilancio regionale dei rispettivi esercizi; b) lire 2.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'anno 1997, lire 1.200 milioni per l'anno 1998 e lire 400 milioni per l'anno 1999, per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), che graveranno sul capitolo da istituirsi sul bilancio regionale a decorrere dal 1997 con la denominazione "Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei"; c) lire 250 milioni quale limite decennale di impegno per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), a decorrere dal 1997, per complessive lire 2.500 milioni che graveranno sull'apposito capitolo da istituirsi a decorrere dal 1997, sul bilancio regionale con la denominazione "Contributi in conto interessi per la realizzazione di impianti di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei". 2. Alla copertura dell'onere di lire 850 milioni per l'anno 1997, di lire 1.650 milioni per l'anno 1998 e di lire 850 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di corrispondenti quote del capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.4 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi. 3. A decorrere dall'esercizio 2000 gli oneri di cui al comma 1 saranno iscritti con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta). 4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 sono introitate al cap. 7700 del bilancio preventivo della Regione (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni).