Art. 2.
         Modifica comma 1 dell'art. 35 della legge regionale
                        13 aprile 1995, n. 62
 
  1.  Il  comma  1  dell'art. 35 della legge regionale n. 62/1995, e'
sostituito dal seguente:
  "1. Gli  interventi  di  cui  all'art.  34,  comma  1,  lettera  d)
forniscono  una  preparazione  professionale che, tenendo conto della
peculiarita' del settore socio-assistenziale, mira alla realizzazione
degli obiettivi della legge".