Art. 3.
    Consorzi per la gestione delle attivita' socio-assistenziali
                        gestione transitoria
 
  1. Qualora gli enti locali abbiano costituito un consorzio  per  la
gestione delle attivita' socio-assistenziali, ai sensi dell'art.  13,
comma  2,  della legge regionale n. 62/1995, con l'approvazione della
convenzione e dello statuto ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), entro il 31
dicembre  1996,  al  fine  di garantire la continuita' delle relative
prestazioni  nelle  more   dell'attivazione   e   del   funzionamento
dell'ente,  le  USL  di  riferimento  territoriale  gestiscono in via
transitoria le attivita' socio-assistenziali secondo le modalita'  di
cui  alla  legge  23 agosto 1982, n. 20 (Indirizzi e normative per il
riordino dei servizi socio-assistenziali della  Regione  Piemonte)  e
successive  modifiche ed integrazioni, fino alla data di insediamento
degli organi gestionali del consorzio e  comunque  non  oltre  il  31
marzo 1997.
  2. Il trasferimento del personale di cui all'art. 41, comma 1 della
legge  regionale  n.  62/1995  nella  pianta  organica  del consorzio
avviene alla data di insediamento dei suoi organi gestionali.
  3. Il consorzio subentra all'USL  nella  gestione  delle  attivita'
socio-assistenziali  nel proprio ambito territoriale alla data di cui
al comma 2. Il subentro opera agli  effetti  dei  rapporti  attivi  e
passivi in atto e dei procedimenti in corso.