Art. 4.
              Personale dei servizi socio-assistenziali
                        gestione transitoria
 
  1.  Qualora  gli enti locali abbiano stipulato fra loro convenzioni
per  la  gestione  delle  attivita'  socio-assistenziali,  ai   sensi
dell'art.    24  della legge n. 142/1990, oppure abbiano conferito la
delega all'USL per la gestione delle attivita' stesse, stipulando  la
convenzione  di cui all'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 1995,
n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale  ed  economico-finanziaria
delle  Unita'  Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) entro il
31 dicembre 1996, oppure gestiscano direttamente, ai sensi  dell'art.
13,  comma  2, lettera d) della legge regionale n. 62/1995 modificata
ed integrata, il trasferimento del  personale  di  cui  all'art.  41,
comma  1,  della  legge regionale n. 62/1995 modificata ed integrata,
viene effettuato entro e non oltre il 31 marzo 1997.
  2. Fino alla data dell'inquadramento del  personale  nella  propria
pianta   organica,   i   Comuni   trasferiscono  all'USL  le  risorse
finanziarie di propria competenza relative al  personale  di  cui  al
comma 1.