Art. 2. Condizioni per il trasferimento campioni 1. In attuazione di quanto disposto all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 novembre 1991 ed all'art. 1 della legge regionale 50/1996, e' consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale da una struttura privata, operante sul territorio regionale autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata ed operante sul territorio regionale, alle seguenti condizioni: a) i laboratori generali di base non possono trasferire nessun campione biologico dell'attivita' autorizzata. Possono invece trasferire campioni relativi ad analisi eseguibili in settori specializzati di altri laboratori; b) i laboratori con settori specializzati possono trasferire campioni relativi ad analisi eseguibili in altri settori specializzati per i quali non possiedono l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Possono altresi' trasferire campioni relativi ad analisi eseguibili nei propri settori, se tali analisi, per la loro saltuarieta' e per l'elevata tecnologia e/o impegno professionale necessario, richiedono, per la loro corretta esecuzione, l'invio ad un altro laboratorio di cui al primo capoverso particolarmente specializzato nell'attivita' analitica in oggetto; c) sono fatti salvi i casi di forza maggiore che giustifichino il trasferimento presso altro laboratorio, per una parte consistente di attivita'. Tali eventi, riconducibili a inagibilita' parziale del laboratorio o a mancato funzionamento della strumentazione, devono riguardare solo una parte del laboratorio stesso, e devono essere comunque limitati al tempo strettamente necessario per la loro soluzione e comunque non superiore ad una settimana lavorativa. Tale situazione eccezionale deve essere comunicata all'Azienda regionale USL competente per territorio. Se l'intera attivita' analitica deve essere sospesa il laboratorio operera' la necessaria chiusura dandone comunicazione alla competente Azienda U.S.L. e all'Amministrazionc regionale e non potra' avvalersi del trasferimento di campioni.