Art. 2.
              Condizioni per il trasferimento campioni
 
  1.  In  attuazione  di  quanto  disposto  all'art.  2, comma 2, del
decreto ministeriale 7  novembre  1991  ed  all'art.  1  della  legge
regionale   50/1996,  e'  consentito  il  trasferimento  di  campioni
biologici relativi a prestazioni di  diagnostica  di  laboratorio  ad
elevata   tecnologia  e/o  impegno  professionale  da  una  struttura
privata, operante sul territorio regionale autorizzata  ai  sensi  di
legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata
ed operante sul territorio regionale, alle seguenti condizioni:
   a)  i  laboratori  generali  di base non possono trasferire nessun
campione  biologico  dell'attivita'   autorizzata.   Possono   invece
trasferire   campioni  relativi  ad  analisi  eseguibili  in  settori
specializzati di altri laboratori;
   b) i  laboratori  con  settori  specializzati  possono  trasferire
campioni   relativi   ad   analisi   eseguibili   in   altri  settori
specializzati per i quali non  possiedono  l'autorizzazione  prevista
dalla   normativa   vigente.  Possono  altresi'  trasferire  campioni
relativi ad analisi eseguibili nei propri settori, se  tali  analisi,
per  la  loro  saltuarieta'  e  per  l'elevata tecnologia e/o impegno
professionale  necessario,   richiedono,   per   la   loro   corretta
esecuzione, l'invio ad un altro laboratorio di cui al primo capoverso
particolarmente specializzato nell'attivita' analitica in oggetto;
   c)  sono fatti salvi i casi di forza maggiore che giustifichino il
trasferimento presso altro laboratorio, per una parte consistente  di
attivita'.  Tali  eventi,  riconducibili  a inagibilita' parziale del
laboratorio o a mancato funzionamento  della  strumentazione,  devono
riguardare  solo  una  parte  del laboratorio stesso, e devono essere
comunque limitati  al  tempo  strettamente  necessario  per  la  loro
soluzione  e comunque non superiore ad una settimana lavorativa. Tale
situazione eccezionale deve essere comunicata  all'Azienda  regionale
USL  competente  per territorio. Se l'intera attivita' analitica deve
essere sospesa il laboratorio operera' la necessaria chiusura dandone
comunicazione alla competente Azienda  U.S.L.  e  all'Amministrazionc
regionale e non potra' avvalersi del trasferimento di campioni.