Art. 3. Modalita' trasmissione campioni 1. Tutti i campioni biologici devono essere inviati da un laboratorio all'altro a mezzo di un vettore privato. 2. Per campioni biologici si intendono tutti i materiali di origine umana o animale, tra i quali sono gli escreti, i secreti, il sangue ed i suoi componenti, i tessuti ed i loro fluidi, che vengono trasportati a scopo diagnostico. 3. I contenitori (provette, flaconi, ecc.) per i campioni devono essere a tenuta; nessun materiale deve rimanere sulla parete esterna dopo che il tappo e' stato chiuso. 4. Ogni contenitore contenente il campione da esaminare deve essere etichettato con i dati di riconoscimento del paziente, fatto salvo la necessita' di anonimato previsto da alcune leggi di settore. 5. Per evitare perdite o versamenti nell'ambiente e per mantenere idonea temperatura, i contenitori dei campioni devono essere trasportati all'interno di altri contenitori a tenuta, a prova d'urto, muniti di idonei supporti, a tenuta termostatica e quando necessario refrigerati ad idonea temperatura. 6. L'esterno del contenitore finale deve riportare l'indicazione del trasporto di sostanze potenzialmente infette.