Art. 3.
                   Modalita' trasmissione campioni
 
  1.   Tutti  i  campioni  biologici  devono  essere  inviati  da  un
laboratorio all'altro a mezzo di un vettore privato.
  2. Per campioni biologici si intendono tutti i materiali di origine
umana o animale, tra i quali sono gli escreti, i secreti,  il  sangue
ed  i  suoi  componenti,  i  tessuti  ed  i  loro fluidi, che vengono
trasportati a scopo diagnostico.
  3. I contenitori (provette, flaconi, ecc.) per  i  campioni  devono
essere  a tenuta; nessun materiale deve rimanere sulla parete esterna
dopo che il tappo e' stato chiuso.
  4. Ogni contenitore contenente il campione da esaminare deve essere
etichettato con i dati di riconoscimento del paziente, fatto salvo la
necessita' di anonimato previsto da alcune leggi di settore.
  5. Per evitare perdite o versamenti nell'ambiente e  per  mantenere
idonea   temperatura,   i  contenitori  dei  campioni  devono  essere
trasportati all'interno  di  altri  contenitori  a  tenuta,  a  prova
d'urto,  muniti  di  idonei  supporti, a tenuta termostatica e quando
necessario refrigerati ad idonea temperatura.
  6. L'esterno del contenitore finale  deve  riportare  l'indicazione
del trasporto di sostanze potenzialmente infette.