Art. 4. Responsabilita' 1. La responsabilita' del prelievo, della corretta conservazione e del trasporto del campione, nonche' della consegna ed archiviazione del referto e' attribuita al responsabile della struttura cui accede l'utente. 2. La responsabilita' del referto e' attribuita al responsabile del centro specializzato e/o di riferimento che esegue l'indagine. Tale responsabile deve inoltrare il proprio referto al laboratorio richiedente. 3. La refertazione al paziente e' effettuata dal laboratorio che ha eseguito il prelievo, consegnando il referto di cui al comma 2, in copia originale congiuntamente a quello degli esami effettuati in proprio.