Art. 4.
                           Responsabilita'
 
  1.  La responsabilita' del prelievo, della corretta conservazione e
del trasporto del campione, nonche' della consegna  ed  archiviazione
del  referto e' attribuita al responsabile della struttura cui accede
l'utente.
  2. La responsabilita' del referto e' attribuita al responsabile del
centro  specializzato e/o di riferimento che esegue l'indagine.  Tale
responsabile  deve  inoltrare  il  proprio  referto  al   laboratorio
richiedente.
  3. La refertazione al paziente e' effettuata dal laboratorio che ha
eseguito  il  prelievo,  consegnando il referto di cui al comma 2, in
copia originale congiuntamente a quello  degli  esami  effettuati  in
proprio.