Art. 5. Disposizioni finali 1. I laboratori sono tenuti a comunicare all'Assessorato alla Sanita' e all'Azienda sanitaria regionale USL territorialmente competente, il numero e la denominazione degli esami fatti eseguire presso altri laboratori. Tale comunicazione viene allegata alla statistica annuale che i laboratori sono gia' tenuti a presentare in ottemperanza dell'art. 8, primo comma, lettera a) della legge regionale 55/1987. In detta statistica i laboratori inseriranno unicamente il numero e la denominazione degli esami effettivamente eseguiti. I laboratori che hanno eseguito esami su materiale proveniente da altri laboratori sono tenuti ad elencarli nella statistica annuale di cui all'art. 8, primo comma, lettera a), legge regionale 55/1987. 2. L'Azienda sanitaria regionale USL, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 16 legge regionale 55/1987, e' tenuta ad effettuare la massima vigilanza affinche' le disposizioni del presente regolamento siano rispettate da parte delle strutture interessate. 3. I laboratori privati titolari di contratto-convenzione con le Aziende sanitarie regionali USL provvederanno al pagamento diretto delle competenze al laboratorio che ha eseguito l'attivita' analitica e addebitano all'Azienda sanitaria regionale USL, con la quale ha stipulato contratto l'importo quantificato secondo le tariffe previste dal d.m. 7 novembre 1991 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. L'addebito deve essere corredato dalla comunicazione di cui al comma 1.