Art. 5.
                         Disposizioni finali
 
  1.  I  laboratori  sono  tenuti  a  comunicare all'Assessorato alla
Sanita'  e  all'Azienda  sanitaria  regionale  USL   territorialmente
competente,  il  numero e la denominazione degli esami fatti eseguire
presso altri  laboratori.  Tale  comunicazione  viene  allegata  alla
statistica  annuale che i laboratori sono gia' tenuti a presentare in
ottemperanza dell'art.   8,  primo  comma,  lettera  a)  della  legge
regionale  55/1987.  In  detta  statistica  i  laboratori inseriranno
unicamente il numero e la denominazione  degli  esami  effettivamente
eseguiti.   I  laboratori  che  hanno  eseguito  esami  su  materiale
proveniente da  altri  laboratori  sono  tenuti  ad  elencarli  nella
statistica  annuale di cui all'art. 8, primo comma, lettera a), legge
regionale 55/1987.
  2. L'Azienda sanitaria regionale USL, territorialmente  competente,
ai   sensi  dell'art.  16  legge  regionale  55/1987,  e'  tenuta  ad
effettuare  la  massima  vigilanza  affinche'  le  disposizioni   del
presente  regolamento  siano  rispettate  da  parte  delle  strutture
interessate.
  3. I laboratori privati titolari di  contratto-convenzione  con  le
Aziende  sanitarie  regionali  USL provvederanno al pagamento diretto
delle competenze al laboratorio che ha eseguito l'attivita' analitica
e addebitano all'Azienda sanitaria regionale USL,  con  la  quale  ha
stipulato   contratto   l'importo  quantificato  secondo  le  tariffe
previste  dal  d.m.  7  novembre   1991   ed   eventuali   successive
modificazioni ed integrazioni. L'addebito deve essere corredato dalla
comunicazione di cui al comma 1.