Art. 6. S a n z i o n i 1. Chiunque trasferisca campioni biologici non rientranti nella casistica prevista dall'art. 2 o con modalita' di trasporto difformi rispetto a quelle previste dall'art. 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni. 2. La sanzione di cui sopra deve essere comminata in conformita' ai principi e alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Torino, addi' 9 gennaio 1997 GHIGO