Art. 6.
                           S a n z i o n i
 
  1.  Chiunque  trasferisca  campioni  biologici non rientranti nella
casistica prevista dall'art. 2 o con modalita' di trasporto  difformi
rispetto  a  quelle  previste  dall'art. 3, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10
milioni.
  2. La sanzione di cui sopra deve essere comminata in conformita' ai
principi e alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  Il presente regolamento regionale sara' pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   Torino, addi' 9 gennaio 1997
                                GHIGO