Art. 2.
           Istituzione Banca dati centralizzata regionale
 
  1.  E' istituita la Banca dati centralizzata regionale (BDCR) quale
supporto tecnico delle attivita' dell'OEVR.
  2.  L'OEVR  mette  a  disposizione  degli  OEV  di  altre  Regioni,
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  delle  singole aziende unita'
sanitarie locali, dell' Istituto zooprofilattico  sperimentale  della
Puglia  e  della  Basilicata,  degli  allevatori  nei  settori  della
zootecnia e dell'acquicoltura e  degli  operatori  della  produzione,
lavorazione,  trasformazione  e  commercializzazione  dei prodotti di
origine animale  destinati  al  consumo  umano,  le  informazioni  ed
elabora'zioni   raccolte  all'  interno  della  BDCR  usufruendo  del
successivo collegamento in rete informatica.