Art. 2. Istituzione Banca dati centralizzata regionale 1. E' istituita la Banca dati centralizzata regionale (BDCR) quale supporto tecnico delle attivita' dell'OEVR. 2. L'OEVR mette a disposizione degli OEV di altre Regioni, dell'Istituto superiore di sanita', delle singole aziende unita' sanitarie locali, dell' Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, degli allevatori nei settori della zootecnia e dell'acquicoltura e degli operatori della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, le informazioni ed elabora'zioni raccolte all' interno della BDCR usufruendo del successivo collegamento in rete informatica.