Art. 4. Il Comitato tecnico scientifico 1. Per l'attivita' dell'OEVR il Servizio veterinario di cui all'art. 1 si avvale di un Comitato tecnico scientifico. 2. Il Comitato tecnico scientifico e' costituito da 13 esperti nelle seguenti materie veterinarie: a) epidemiologia; b) infettivologia; c) patologia ed ittiopatologia; d) patologia vicunicola; e) farmacologia e tossicologia; f) riproduzione animale; g) igiene degli alimenti di origine animale; h) alimentazione animale e mangimistica; i) acquicoltura; l) inquinamento ambientale in allevamenti intensivi; m) sanita' e benessere animale; n) strutturistica degli impianti di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale; o) programmazione e analisi, possibilmente con indirizzo veterinario. 3. I componenti del Comitato sono individuati tra i dirigenti veterinari dipendenti delle ASL della Regione e tra i docenti della Facolta' di medicina veterinaria dell' Universita' degli studi di Bari, con riferimento alle specifiche materie previste dal comma 2. Alla relativa nomina si provvede con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanita'. 4. Il Comitato tecnico scientifico e' presieduto dall'Assessore regionale alla sanita' o suo delegato. 5. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte le indennita' di presenza e il rimborso delle spese nella misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.