Art. 4.
                   Il Comitato tecnico scientifico
 
  1.  Per  l'attivita'  dell'OEVR  il  Servizio  veterinario  di  cui
all'art.  1 si avvale di un Comitato tecnico scientifico.
  2.  Il  Comitato  tecnico  scientifico  e' costituito da 13 esperti
nelle seguenti materie veterinarie:
   a) epidemiologia;
   b) infettivologia;
   c) patologia ed ittiopatologia;
   d) patologia vicunicola;
   e) farmacologia e tossicologia;
   f) riproduzione animale;
   g) igiene degli alimenti di origine animale;
   h) alimentazione animale e mangimistica;
   i) acquicoltura;
   l) inquinamento ambientale in allevamenti intensivi;
   m) sanita' e benessere animale;
   n)  strutturistica  degli  impianti  di  produzione,  lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale;
   o)   programmazione   e   analisi,   possibilmente  con  indirizzo
veterinario.
  3. I componenti del  Comitato  sono  individuati  tra  i  dirigenti
veterinari  dipendenti  delle ASL della Regione e tra i docenti della
Facolta' di medicina veterinaria dell'  Universita'  degli  studi  di
Bari,  con  riferimento alle specifiche materie previste dal comma 2.
Alla  relativa  nomina  si  provvede  con  deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore alla sanita'.
  4. Il Comitato tecnico  scientifico  e'  presieduto  dall'Assessore
regionale alla sanita' o suo delegato.
  5.  Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte
le indennita' di presenza e il  rimborso  delle  spese  nella  misura
prevista dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.