Art. 5.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Gli  oneri derivanti dall'Istituzione e funzionamento dell'OEVR
graveranno per lire 400 milioni sul cap. 0741010  del  bilancio  1996
"Spese   per   elaborazione  dati  -  legge  n.  833/1978  -  FSR"  e
successivamente saranno quantificati annualmente in sede  di  riparto
del Fondo sanitario regionale.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Puglia
   Bari, 8 novembre 1996
                               DISTASO