Art. 5. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'Istituzione e funzionamento dell'OEVR graveranno per lire 400 milioni sul cap. 0741010 del bilancio 1996 "Spese per elaborazione dati - legge n. 833/1978 - FSR" e successivamente saranno quantificati annualmente in sede di riparto del Fondo sanitario regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia Bari, 8 novembre 1996 DISTASO