(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129
                        del 29 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Ferma  restando  la  normativa  nazionale  vigente  in materia,
l'Azienda unita' sanitaria  locale  di  residenza  del  cittadino  in
attesa  di trapianto o che ha gia' subito un trapianto, rimborsa allo
stesso le spese  di  trasporto  o  di  viaggio  e  di  soggiorno  per
l'effettuazione:
   a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
   b) dell' intervento di trapianto;
   c)  di  tutti  i  controlli  successivi,  nonche' di quelli per le
complicanze derivanti dall'intervento stesso;
   d) dell'eventuale espianto.
  2. Le spese di soggiorno sostenute presso  la  localita'  sede  del
Centro  trapianti, per esigenze cliniche documentate, sono rimborsate
se relative all'utilizzo di strutture alberghiere, nei  limiti  della
tariffa  per  la  categoria  a  tre  stelle;  le  spese  per i pasti,
debitamente documentate, sono rimborsate entro la somma  di  lire  80
mila giornaliere.
  3.  In  caso di utilizzazione di autovettura privata e' corrisposto
un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel  tempo,  della  benzina
super  per  ogni chilometro percorso, nonche' il rimborso delle spese
sostenute per il  pagamento  di  pedaggi  autostradali.  Il  rimborso
chilometrico  e' calcolato sulla piu' breve distanza viaria possibile
tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove e' ubicata  la
struttura sanitaria.
  4.  Ai pazienti che si sottopongono a trapianto presso Stati esteri
comunitari ed extracomunitari, la cui struttura ospedaliera  richieda
un  anticipo  delle  spese mediche relative al trapianto e agli esami
preparatori, le  Aziende  unita'  sanitarie  locali  di  appartenenza
corrispondono  direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero un
anticipo fino al 70% della somma totale preventivata.