(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 29 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia, l'Azienda unita' sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha gia' subito un trapianto, rimborsa allo stesso le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione: a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale; b) dell' intervento di trapianto; c) di tutti i controlli successivi, nonche' di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso; d) dell'eventuale espianto. 2. Le spese di soggiorno sostenute presso la localita' sede del Centro trapianti, per esigenze cliniche documentate, sono rimborsate se relative all'utilizzo di strutture alberghiere, nei limiti della tariffa per la categoria a tre stelle; le spese per i pasti, debitamente documentate, sono rimborsate entro la somma di lire 80 mila giornaliere. 3. In caso di utilizzazione di autovettura privata e' corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonche' il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico e' calcolato sulla piu' breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove e' ubicata la struttura sanitaria. 4. Ai pazienti che si sottopongono a trapianto presso Stati esteri comunitari ed extracomunitari, la cui struttura ospedaliera richieda un anticipo delle spese mediche relative al trapianto e agli esami preparatori, le Aziende unita' sanitarie locali di appartenenza corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero un anticipo fino al 70% della somma totale preventivata.