Art. 2.
 
  1.    Il    Comune    di    residenza    dell'assistito    rimborsa
all'accompagnatore  unico,  necessariamente  presente  a sostegno del
paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art.
1, le relative spese di viaggio e soggiorno.
  2. Il rimborso delle spese previste  al  comma  1  e'  corrisposto,
entro  i  limiti  indicati  all'art.  1,  ai  pazienti il cui reddito
imponibile familiare non sia superiore a lire 100 milioni annue.
  3. Il rimborso e' corrisposto su richiesta dell'assistito corredata
della  documentazione  relativa  alle   spese   sostenute   e   della
certificazione medica attestante la necessita' dell'accompagnamento.