Art. 2. 1. Il Comune di residenza dell'assistito rimborsa all'accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno. 2. Il rimborso delle spese previste al comma 1 e' corrisposto, entro i limiti indicati all'art. 1, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non sia superiore a lire 100 milioni annue. 3. Il rimborso e' corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessita' dell'accompagnamento.