Art. 3. 1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per gli interventi di propria competenza, le Aziende unita' sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnato, i Comuni con i fondi fuori quota di cui al cap. 0784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art. 11 legge regionale n. 11/1990)" che saranno assegnati dalla Regione su richiesta dei medesimi Comuni, co'n decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Per il finanziamento degli interventi di competenza dei Comuni previsti all'art. 2, pari a lire 300 milioni, si provvede per l'anno 1996 con le residue disponibilita' di cui al cap. 0784010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996. 3. Per gli anni successivi si provvedera' con gli stanziamenti che saranno determinati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.