Art. 3.
 
  1.  Alle  spese  derivanti  dall'applicazione della presente legge,
rispettivamente per gli interventi di propria competenza, le  Aziende
unita'  sanitarie  locali  faranno  fronte  con  la  quota  del Fondo
sanitario assegnato, i Comuni con i fondi fuori quota di cui al  cap.
0784010  "Fondo  globale  per  i servizi socio-assistenziali (art. 11
legge regionale n. 11/1990)" che saranno assegnati dalla  Regione  su
richiesta  dei  medesimi  Comuni,  co'n  decreto del Presidente della
Giunta regionale.
  2. Per il finanziamento degli interventi di competenza  dei  Comuni
previsti  all'art. 2, pari a lire 300 milioni, si provvede per l'anno
1996 con le  residue  disponibilita'  di  cui  al  cap.  0784010  del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.
  3.  Per gli anni successivi si provvedera' con gli stanziamenti che
saranno determinati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.