Art. 2. Obiettivi 1. Per le finalita' espresse nell'art. 1 della presente legge, la Regione persegue i seguenti obiettivi: A) 1. individuazione di un sistema di procedure unificato in grado di consentire il coordinamento e lo scambio delle informazioni, nella piena autonomia, ai vari livelli e settori dell'amministrazione regionale, nonche' l'offerta di un servizio adeguato alla domanda della utenza interna ed esterna; 2. predisposizione di un sistema informatico e/o informativo territoriale (SIT) finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti gli aspetti socio-economici e fisico-ambientali regionali; B) realizzazione di uno strumento cartografico informatizzato e/o supporto informatico i cui contenuti siano costituiti da: 1. cartografia di base, che consenta di acquisire con sufficiente approssimazione informazioni metriche sul territorio e di operare con sufficiente grado di attendibilita' scelte per interventi che comportino l'impiego della risorsa "ambiente" e della risorsa "suolo"; 2. cartografia tematica, che consenta di acquisire, sistematizzare e aggiornare le informazioni relative ad aspetti specifici del territorio e di individuare avvenimenti e caratteristiche in stretto rapporto con le attivita' antropiche.