Art. 2. Aree di sosta 1. I comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan. 2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale; e) toponomastica della citta'; f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilita' possibile. 3. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'ingresso deve essere custodito. 4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. 5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l'utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalita' di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attivita' multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformita' a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.