Art. 2.
                            Aree di sosta
 
  1.  I  comuni,  in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree
attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan  e
caravan.
  2.  Le  aree  di  sosta  di  cui  al  comma  1,  nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di:
   a) pozzetto di scarico autopulente;
   b) erogatore di acqua potabile;
   c) adeguato sistema di illuminazione;
   d)  contenitore  per  le  raccolte   differenziate   dei   rifiuti
effettuate nel territorio comunale;
   e) toponomastica della citta';
   f)  apposita  pavimentazione  con materiali che ne garantiscano la
massima permeabilita' possibile.
  3. L'area di sosta deve essere dotata di alberi  e  siepi  per  una
superficie  complessiva  non  inferiore  al venti per cento dell'area
destinata alla sosta e deve  essere  indicata  con  apposito  segnale
stradale. L'ingresso deve essere custodito.
  4.  La  sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1
e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.  I
comuni  possono  stabilire  deroghe  al  limite  sopra  indicato  nel
rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
  5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle
previsioni  dei  loro piani urbanistici generali e particolareggiati.
I comuni possono formare  varianti  agli  strumenti  urbanistici  per
permettere  l'utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le
finalita' di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per  attivita'
multifunzionali  di  interesse  generale come la protezione civile in
conformita' a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.