Art. 3.
                         Gestione delle aree
 
  1.  I  comuni  possono  affidare  la  gestione delle aree a privati
mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla  base
delle  norme  vigenti,  le tariffe e le altre indicazioni e modalita'
della gestione stessa.
  2. I soggetti  gestori  delle  aree  comunicano  gli  arrivi  e  le
presenze   alle   aziende  di  promozione  turistica  competenti  per
territorio  ai  fini  della  rilevazione  statistica  del   movimento
turistico regionale.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  speti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, addi' 13 dicembre 1996
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 dicembre
1996.