Art. 3. Gestione delle aree 1. I comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalita' della gestione stessa. 2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque speti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, addi' 13 dicembre 1996 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 dicembre 1996.