Art. 3.
                           G e s t i o n e
 
  1.  La  gestione  della  Riserva  Naturale  Guidata e' demandata al
comune di Pettorano sul Gizio.
  2. Per gli interventi ed il funzionamento della Riserva  il  comune
puo'  avvalersi,  ai  fini  della  gestione, degli organismi previsti
dall'art. 21 comma 4 della L.R. 38/96.
  3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  l'Ente  gestore  dovra'  definire,  mediante
apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva,  la
relativa  composizione,  nonche' le forme ed i modi attraverso cui si
attuera' la gestione della Riserva stessa.
  4. Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il  Comune  non
abbia  provveduto  agli  adempimenti stabiliti nel comma 2, la Giunta
regionale gestira' in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio
Parchi e Riserve Naturali.
  5. L'Ente gestore dovra' altresi' predisporre entro il  termine  di
180  giorni  a  decorrere  dalla  data  di approvazione, da parte del
Consiglio regionale, del Piano di Assetto  Naturalistico  e  d'intesa
con  il  competente Settore della Giunta regionale, il regolamento di
esercizio, che stabilisce le modalita' di accesso e  fruizione  delle
infrastrutture  e  dei  servizi  in  essa realizzati, con particolare
riguardo   alla    regolamentazione    delle    visite    turistiche,
l'osservazione  naturalistica  e  la  ricerca  scientifica, nonche' i
divieti specifici.