Art. 3. G e s t i o n e 1. La gestione della Riserva Naturale Guidata e' demandata al comune di Pettorano sul Gizio. 2. Per gli interventi ed il funzionamento della Riserva il comune puo' avvalersi, ai fini della gestione, degli organismi previsti dall'art. 21 comma 4 della L.R. 38/96. 3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore dovra' definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonche' le forme ed i modi attraverso cui si attuera' la gestione della Riserva stessa. 4. Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 2, la Giunta regionale gestira' in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali. 5. L'Ente gestore dovra' altresi' predisporre entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico e d'intesa con il competente Settore della Giunta regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalita' di accesso e fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonche' i divieti specifici.