Art. 9. Norme transitorie di salvaguardia 1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. 2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) alterazione delle caratteristiche naturali; b) apertura di nuove strade; c) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; d) opere di captazione e/o modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro o di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; e) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di Gestione, qualora operante; f) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonche' delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente Gestore dell'area protetta; g) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonche' l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attivita' agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti; h) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico; i) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali; l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada; m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati; n) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; p) l'istallazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati; q) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonche' l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo; r) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attivita' produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali; s) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti; t) la pesca sportiva lungo il corso del fiume Gizio. Tale attivita' e' consentita solo all'interno di invasi artificiali realizzati per la pesca sportiva. 3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali. 4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30 comma 1 lett. a), b), c), d) e successive modifiche ed integrazioni. 5. Le attivita' pascolative, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva. Fino a tale data tali attivita' continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini locali nel rispetto della normativa vigente.