Art. 9.
                  Norme transitorie di salvaguardia
 
  1.   All'interno   della   Riserva   sono   consentiti,  in  attesa
dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli  interventi
previsti dai Piani Paesistici.
  2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
   a) alterazione delle caratteristiche naturali;
   b) apertura di nuove strade;
   c) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni
minerali;
   d)  opere  di captazione e/o modificazione del regime delle acque.
Sono  tuttavia  consentiti  interventi  di  restauro  o   di   difesa
ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
   e) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque
attivita'  che  possa  costituire pericolo o turbamento per le specie
animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa  l'immissione
di  specie  estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si
rendano  necessarie  od  opportune  per  il  ripristino  di   perduti
equilibri  o  di  prelievi  per  scopi  scientifici  che  siano stati
debitamente  autorizzati  dall'Istituto  Nazionale   per   la   fauna
selvatica e dall'Ente di Gestione, qualora operante;
   f)  la  realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonche'
delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi  di  stabulazione
in  assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente Gestore
dell'area protetta;
   g)   il   danneggiamento  e  la  raccolta  delle  specie  vegetali
spontanee, nonche' l'introduzione  di  specie  non  autoctone,  fatte
salve  le  normali  attivita'  agricole  e  gli  usi  tradizionali di
raccolta  funghi,  tartufi  ed  altre  piante  per  scopi  alimentari
disciplinati dalle normative vigenti;
   h)   l'alterazione  con  qualsiasi  mezzo,  diretta  o  indiretta,
dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa
modificare,  anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente
acquatico;
   i) l'introduzione di armi,  di  esplosivi  e  di  qualsiasi  mezzo
distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
   l)   l'esercizio   di   sport  con  mezzi  meccanici  quali  moto,
fuoristrada;
   m) l'accensione di  fuochi  e  l'uso  di  fuochi  pirotecnici  non
autorizzati;
   n) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non
autorizzati,  salvo  quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina
del volo;
   o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale  scopo  ed
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
   p)  l'istallazione  di cartelli pubblicitari al di fuori di centri
abitati;
   q) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori  delle  piste
esistenti, nonche' l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle
aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
   r)  la  circolazione  di  mezzi a motore lungo le piste carrabili,
eccetto per  lo  svolgimento  di  attivita'  produttive  tradizionali
consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
   s)  la  realizzazione  di  strutture  ricettive extraurbane se non
espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
   t) la  pesca  sportiva  lungo  il  corso  del  fiume  Gizio.  Tale
attivita'  e'  consentita  solo  all'interno  di  invasi  artificiali
realizzati per la pesca sportiva.
  3.  Sono  garantiti  i  diritti  reali  e  gli  usi  civici   delle
collettivita'  locali,  che  sono  esercitate secondo le consuetudini
locali.
  4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R.  18/83,
art.  30  comma  1  lett.  a),  b),  c), d) e successive modifiche ed
integrazioni.
  5.  Le  attivita'  pascolative,  agricole   e   forestali   saranno
regolamentate  successivamente  alle  risultanze  degli  studi per il
Piano di Assetto Naturalistico della Riserva. Fino a tale  data  tali
attivita'  continueranno  ad  essere  esercitate secondo le abitudini
locali nel rispetto della normativa vigente.