(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Nel bilancio di previsione per il 1996 e' istituito un fondo regionale per la realizzazione di interventi di prevenzione dell'inquinamento e di bonifica delle aree inquinate. 2. Il fondo e' alimentato da: a) somme derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento; b) somme derivanti da sanzioni amministrative di competenza regionale, per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia ecologica e di tutela ambientale di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27, relativa all'istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica; c) somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all'art. 28 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni; d) introiti derivanti dal tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.