(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23
                        del 20 dicembre 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Nel bilancio di previsione per il 1996  e'  istituito  un  fondo
regionale   per   la   realizzazione  di  interventi  di  prevenzione
dell'inquinamento e di bonifica delle aree inquinate.
  2. Il fondo e' alimentato da:
   a)  somme  derivanti  da  azioni regionali di rivalsa in danno dei
soggetti responsabili di situazioni di inquinamento;
   b)  somme  derivanti  da  sanzioni  amministrative  di  competenza
regionale, per violazione di disposizioni legislative o regolamentari
in materia ecologica e di tutela ambientale di cui alla L.R. 3 aprile
1995,  n.  27,  relativa  all'istituzione  del servizio volontario di
vigilanza ecologica;
   c) somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all'art.   28
della   L.R.  26  luglio  1983,  n.  54  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
   d) introiti  derivanti  dal  tributo  speciale  regionale  per  il
deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi di cui all'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.