Art. 2. Destinazione delle risorse Il fondo regionale di cui all'art. 1 e' destinato ai seguenti interventi: a) attuazione di inziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente, ivi comprese l'approvazione di progetti e la realizzazione dei lavori necessari. Qualora la necessita' di intervento sia causata da eventi od azioni imputabili a terzi, la Giunta regionale avvia contestualmente i procedimenti giudiziari necessari per il recupero delle spese sostenute nonche' per il risarcimento del danno subito nei confronti di tutti i soggetti responsabili; b) realizzazione di iniziative finalizzate alla attuazione della L.R. n. 27/1995, ivi compresa la erogazione di contributi agli Enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica; c) realizzazione di iniziative destinate a favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia, con priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche; d) realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse; e) azioni per il recupero ambientale delle aree degradate; f) azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale; g) azioni idonee a promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivita' dei rifiuti; h) iniziative di studio e di ricerca, di rilevazione e organizzazione di dati, anche finalizzati alla attivita' di pianificazione.