Art. 2.
                     Destinazione delle risorse
 
  Il fondo regionale di cui  all'art.  1  e'  destinato  ai  seguenti
interventi:
   a)  attuazione  di inziative urgenti nel caso di rilevanti episodi
di  inquinamento  con  imminente  pericolo  per  la  salute   e   per
l'ambiente,   ivi   comprese   l'approvazione   di   progetti   e  la
realizzazione dei lavori necessari.
  Qualora la necessita' di intervento sia causata da eventi od azioni
imputabili a terzi,  la  Giunta  regionale  avvia  contestualmente  i
procedimenti   giudiziari  necessari  per  il  recupero  delle  spese
sostenute nonche' per il risarcimento del danno subito nei  confronti
di tutti i soggetti responsabili;
   b)  realizzazione  di iniziative finalizzate alla attuazione della
L.R. n. 27/1995, ivi compresa la erogazione di contributi  agli  Enti
organizzatori del servizio di vigilanza ecologica;
   c)  realizzazione  di  iniziative  destinate  a favorire la minore
produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di
energia, con priorita' per  i  soggetti  che  realizzano  sistemi  di
smaltimento alternativi alle discariche;
   d)  realizzazione  di  iniziative di bonifica dei suoli inquinati,
ivi comprese le aree industriali dismesse;
   e) azioni per il recupero ambientale delle aree degradate;
   f) azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale;
   g) azioni idonee a promuovere la prevenzione e la riduzione  della
produzione e della nocivita' dei rifiuti;
   h)   iniziative   di   studio  e  di  ricerca,  di  rilevazione  e
organizzazione  di  dati,  anche  finalizzati   alla   attivita'   di
pianificazione.