Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
  1.  "All'onere derivante dalla presente legge, valutato, per l'anno
1996 in L.  500.000.000,  si  provvede  introducendo  variazioni,  in
termini  di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:
  (Omissis).
  4. Per gli esercizi successivi al 1996 le leggi di approvazine  dei
pertinenti  bilanci regionali provvedono a destinare al finanziamento
del fondo, istituito con il precedente  comma  primo  (Cap.  292210),
esclusivamente  le  somme  derivanti dalle entrate di cui ai capitoli
35006, 35007 e 11690, istituiti con il precedente comma 3.