Art. 2. I Commissari straordinari per la gestione dei Consorzi obbligatori comprensoriali, nominati dal Consiglio regionale per l'attuazione degli interventi di realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsti dalla L.R. 8 settembre 1988, n. 74, restano in carica per non piu' di 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tale termine, promuovono gli atti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione. Decorso il detto termine trovano applicazione le disposizioni di cui al D.L. 16 giugno 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444.