Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 1.900.000.000, si provvede mediante utilizzazione della partita n. 18 e di quota parte della partita n. 20 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa: (Omissis). La partita n. 18 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1996 e' soppressa. La partita n. 20 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1996 e' ridotta della somma di L. 900.000.000.