Art. 3.
 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   della   presente   legge,
valutato  per  l'anno  1996 in L. 1.900.000.000, si provvede mediante
utilizzazione della partita n. 18 e di quota parte della  partita  n.
20 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1996.
  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e
cassa:
  (Omissis).
  La partita n. 18 dell'elenco n. 4  allegato  al  bilancio  1996  e'
soppressa.
  La  partita  n.  20  dell'elenco  n. 4 allegato al bilancio 1996 e'
ridotta della somma di L. 900.000.000.