Art. 3. Il contributo, cosi' come determinato dal precedente art. 2, e' concesso al predetto Consorzio nella misura del 50% entro 10 giorni, dalla presentazione del progetto stesso alla Giunta regionale - Settore Lavoro. Il saldo del contributo, relativo all'ulteriore 50%, e' erogato ad avvenuto svolgimento dell'attivita' di che trattasi e sulla base della rendicontazione delle spese sostenute e di una dettagliata relazione, cosi' come disciplinato dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22.