Art. 3.
 
  Il contributo, cosi' come determinato dal  precedente  art.  2,  e'
concesso  al predetto Consorzio nella misura del 50% entro 10 giorni,
dalla presentazione del  progetto  stesso  alla  Giunta  regionale  -
Settore Lavoro.
  Il  saldo del contributo, relativo all'ulteriore 50%, e' erogato ad
avvenuto svolgimento dell'attivita' di  che  trattasi  e  sulla  base
della  rendicontazione  delle  spese  sostenute  e di una dettagliata
relazione, cosi' come disciplinato dalla legge  regionale  27  giugno
1986, n. 22.