Art. 4.
 
  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato per l'anno 1996  in  L.  250.000.000  si  provvede  mediante
utilizzazione, e conseguente riduzione, per competenza e cassa, dello
stanziamento  iscritto al Cap. 324000 quota parte della partita n. 27
dell'elenco 4, allegato al bilancio per l'esercizio in corso.
  Ai sensi dell'art. 37 della  legge  regionale  di  contabilita'  29
dicembre  1977,  n.  81  sono  apportate, con decreto del Presidente,
previa deliberazione della Giunta regionale, le necessarie variazioni
al bilancio regionale.