Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 250.000.000 si provvede mediante utilizzazione, e conseguente riduzione, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto al Cap. 324000 quota parte della partita n. 27 dell'elenco 4, allegato al bilancio per l'esercizio in corso. Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81 sono apportate, con decreto del Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale, le necessarie variazioni al bilancio regionale.