(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23
                        del 20 dicembre 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione,  in  armonia con lo Statuto, sostiene tutte quelle
realta' sportive che promuovono in modo  peculiare  l'immagine  dello
sport abruzzese in campo nazionale e internazionale.