(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, in armonia con lo Statuto, sostiene tutte quelle realta' sportive che promuovono in modo peculiare l'immagine dello sport abruzzese in campo nazionale e internazionale.