Art. 10.
                      Erogazione del contributo
 
  L'erogazione  del  contributo  e' subordinata alla presentazione di
relazione consuntiva sulla manifestazione, corredata di  attestazione
a   firma   autenticata   del   rappresentante  legale  del  Soggetto
beneficiario circa le spese effettivamente  sostenute,  con  allegati
giustificativi  di  spesa  di  importo  almeno  pari  al  doppio  del
contributo  concesso  e,  ove  occorra,  idonea   certificazione   di
regolarita' contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22.
  I   giustificativi   di  spesa  esibiti  al  Settore  Sport  alfine
dell'erogazione del contributo  non  possono  essere  utilizzati  per
l'erogazione di contributi previsti da altre leggi regionali.
 
                              Titoli IV
              Disposizioni comuni, transitorie e finali