Art. 10. Erogazione del contributo L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione di relazione consuntiva sulla manifestazione, corredata di attestazione a firma autenticata del rappresentante legale del Soggetto beneficiario circa le spese effettivamente sostenute, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo concesso e, ove occorra, idonea certificazione di regolarita' contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22. I giustificativi di spesa esibiti al Settore Sport alfine dell'erogazione del contributo non possono essere utilizzati per l'erogazione di contributi previsti da altre leggi regionali. Titoli IV Disposizioni comuni, transitorie e finali