Art. 11. Disposizioni comuni 1. I soggetti beneficiari di cui agli artt. 3 e 12 della presente legge devono utilizzare a decorrere dall'esercizio finanziario 1997 la dicitura "Sport Abruzzo Regione dei Parchi" rispettivamente durante la stagione agonistica di riferimento o durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.