Art. 11.
                         Disposizioni comuni
 
  1.  I  soggetti beneficiari di cui agli artt. 3 e 12 della presente
legge devono utilizzare a decorrere dall'esercizio  finanziario  1997
la  dicitura  "Sport  Abruzzo  Regione  dei  Parchi"  rispettivamente
durante  la  stagione  agonistica  di  riferimento   o   durante   lo
svolgimento delle manifestazioni sportive.