Art. 13. Riduzione e revoca Qualora la documentazione prodotta dai soggetti beneficiari della presente legge evidenzi giustificativi di spesa di importo inferiore al doppio del contributo concesso o la mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposti si provvede, con ordinanza dirigenziale, alla riduzione proporzionale del contributo stesso o alla revoca, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58 nonche' dell'art. 4 della L.R. 139/95.