Art. 13.
                         Riduzione e revoca
 
  Qualora la documentazione prodotta dai soggetti  beneficiari  della
presente  legge evidenzi giustificativi di spesa di importo inferiore
al doppio  del  contributo  concesso  o  la  mancata  attuazione  dei
programmi  e  delle  iniziative  proposti  si provvede, con ordinanza
dirigenziale, alla riduzione proporzionale del  contributo  stesso  o
alla  revoca,  ai sensi dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58
nonche' dell'art.  4 della L.R. 139/95.