Art. 14.
                      Disposizioni transitorie
 
  Per  l'anno  1996  le  relative  richieste  di contributo di cui ai
precedenti artt. 4 e 8, prodotte secondo le modalita' stabilite dalla
presente legge  e  riferite  alle  attivita'  o  alle  manifestazioni
effettuate   durante   l'anno  1996,  devono  pervenire  alla  Giunta
Regionale, Servizio Sport e Impiantistica Sportiva, entro e non oltre
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.