Art. 14. Disposizioni transitorie Per l'anno 1996 le relative richieste di contributo di cui ai precedenti artt. 4 e 8, prodotte secondo le modalita' stabilite dalla presente legge e riferite alle attivita' o alle manifestazioni effettuate durante l'anno 1996, devono pervenire alla Giunta Regionale, Servizio Sport e Impiantistica Sportiva, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.