Art. 15.
                          Norma finanziaria
 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   della   presente   legge,
valutato  per l'anno 1996 in L. 600.000.000, si provvede introducendo
le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato
di  previsione  della  spesa  del  bilancio  regionale  del  medesimo
esercizio finanziario:
  (Omissis).
  La  partita  n.  26  dell'elenco  n.  3,  allegato  al bilancio per
l'esercizio finanziario 1996 e' corrispondentemente ridotta.
  Nei successivi  due  esercizi  il  finanziamento  della  spesa,  da
contenere  annualmente  nei limiti di cui al 1 comma, fara' carico ai
corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.