Art. 15. Norma finanziaria All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 600.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del medesimo esercizio finanziario: (Omissis). La partita n. 26 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e' corrispondentemente ridotta. Nei successivi due esercizi il finanziamento della spesa, da contenere annualmente nei limiti di cui al 1 comma, fara' carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.