Art. 2.
                             Interventi
 
  In  attuazione  delle  finalita'  indicate al precedente art. 1, la
Regione interviene economicamente:
   a)   in   favore   delle   Societa'   e   Associazioni    sportive
dilettantistiche militanti nelle massime divisioni nazionali di serie
"A" o "A1", in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3;
   b)  in  favore  di  manifestazioni  sportive  di massima rilevanza
sportiva o sociale.