Art. 2. Interventi In attuazione delle finalita' indicate al precedente art. 1, la Regione interviene economicamente: a) in favore delle Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche militanti nelle massime divisioni nazionali di serie "A" o "A1", in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3; b) in favore di manifestazioni sportive di massima rilevanza sportiva o sociale.