Art. 3. Soggetti beneficiari 1. La Regione interviene annualmente con un contributo finanziario in favore delle Societa' ed Associazioni Sportive abruzzesi affiliate a Federazioni Sportive del CONI, impegnate ed operanti durante ogni stagione agonistica nei massimi livelli non professionistici delle rispettive serie "A" o "A1". Requisito indispensabile per l'erogazione del contributo e' che le Societa' o Associazioni di cui al precedente comma abbiano militato nelle medesime serie consecutivamente almeno negli ultimi due campionati, conservando comunque nell'ultima stagione il diritto alla permanenza nei massimi livelli suddetti. Le Societa' ed Associazioni Sportive affiliate alla FISD (Federazione Italiana Sport Disabili), militanti nelle rispettive serie "A1" non beneficiano delle relative provvidenze economiche previste dalla presente legge in quanto assegnatarie dei benefici di cui alla legge regionale n. 99/90 e successive.