Art. 3.
                        Soggetti beneficiari
 
  1. La Regione interviene annualmente con un contributo  finanziario
in favore delle Societa' ed Associazioni Sportive abruzzesi affiliate
a  Federazioni  Sportive del CONI, impegnate ed operanti durante ogni
stagione agonistica nei massimi livelli  non  professionistici  delle
rispettive serie "A" o "A1".
  Requisito  indispensabile per l'erogazione del contributo e' che le
Societa' o Associazioni di cui al precedente comma  abbiano  militato
nelle   medesime  serie  consecutivamente  almeno  negli  ultimi  due
campionati, conservando comunque nell'ultima stagione il diritto alla
permanenza nei massimi livelli suddetti.
  Le  Societa'  ed  Associazioni   Sportive   affiliate   alla   FISD
(Federazione  Italiana  Sport  Disabili),  militanti nelle rispettive
serie "A1" non  beneficiano  delle  relative  provvidenze  economiche
previste  dalla presente legge in quanto assegnatarie dei benefici di
cui alla legge regionale n. 99/90 e successive.