Art. 5.
                       Riparto dei contributi
 
  La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute  con  il
corredo  della  prescritta  documentazione,  compatibilmente  con  le
disponibilita' finanziarie di bilancio, provvede ad adottare il piano
di riparto dei fondi entro il 30 novembre di  ogni  anno  secondo  le
seguenti modalita':
   a)  dividendo  in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari il
70% dello stanziamento complessivo;
   b) dividendo in parti uguali il restante 30% tra tutti i  soggetti
beneficiari che militano ininterrottamente nelle rispettive serie "A"
o  "A1"  praticando  da  oltre 10 anni discipline olimpiche oppure da
oltre 20 anni qualsiasi disciplina.
  Qualora dalle richieste di contributo si evidenzi  la  carenza  dei
requisiti  di cui alla lettera b) del precedente comma, il contributo
viene integralmente ripartito in parti uguali tra  tutti  i  soggetti
beneficiari.