Art. 5. Riparto dei contributi La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie di bilancio, provvede ad adottare il piano di riparto dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno secondo le seguenti modalita': a) dividendo in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari il 70% dello stanziamento complessivo; b) dividendo in parti uguali il restante 30% tra tutti i soggetti beneficiari che militano ininterrottamente nelle rispettive serie "A" o "A1" praticando da oltre 10 anni discipline olimpiche oppure da oltre 20 anni qualsiasi disciplina. Qualora dalle richieste di contributo si evidenzi la carenza dei requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma, il contributo viene integralmente ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari.