Art. 9.
                       Riparto dei contributi
 
  La Giunta Regionale, in relazione alle richieste pervenute  con  il
corredo  della  prescritta  documentazione,  compatibilmente  con  le
disponibilita' finanziarie di bilancio, provvede al riparto dei fondi
disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno.
  La misura massima del contributo non puo'  eccedere  il  50%  della
spesa riconosciuta ammissibile e comunque l'importo di L. 50.000.000.