Art. 9. Riparto dei contributi La Giunta Regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie di bilancio, provvede al riparto dei fondi disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno. La misura massima del contributo non puo' eccedere il 50% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque l'importo di L. 50.000.000.