Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
  L'art. 9 della L.R. 66/91 e' sostituito dal seguente:
  "All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per  il
pagamento  delle  trasferte  al  personale ispettivo dipendente della
Regione, valutato per l'anno 1996 in L. 60.000.000  (sessantamilioni)
si  fa  fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 11401 dello stato
di previsione della spesa  del  bilancio  per  l'esercizio  in  corso
denominato  "Indennita'  di  trasferta  e rimborso spese per missioni
ecc.".
  Per  gli  anni  successivi  l'onere  gravera'  sul   corrispondente
capitolo del bilancio di previsione.
  La  somma  necessaria  al pagamento delle trasferte viene ripartita
dalla  Giunta  regionale,  su  proposta  del  Settore   Sanita',   ai
funzionari   delegati  del  Settore  Sanita'  stesso  e  dei  servizi
provinciali per la sanita' di Chieti,  l'Aquila,  Pescara  e  Teramo,
tenuto conto delle rispettive esigenze operative.
  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge per le
prestazioni  rese  dagli  "ispettori   sulle   attivita'   sanitarie"
dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, valutato per l'anno 1996
in  L.    30.000.000,  si  provvede  mediante  prelevamento dal fondo
globale di  cui  al  Cap.  323000  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  finanziario  1996,  utilizzando parte dello stanziamento
per  l'importo  di  L.  30.000.000  previsto  per  la  partita  n.  5
(interventi  per il servizio di emergenza sanitaria) dell'elenco n. 3
allegato al medesimo bilancio.
  All'onere derivante per il pagamento  delle  prestazioni  rese  dai
professionisti  esterni  all'amministrazione  regionale, valutato per
l'anno 1996 in L. 30.000.000, si provvede mediante  prelevamento  dal
fondo  globale  di  cui al Cap. 323000 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1996, utilizzando  parte  dello  stanziamento
per  l'importo  di  L.  30.000.000  previsto  per  la  partita  n.  5
(interventi per il servizio di emergenza sanitaria) dell'elenco n.  3
allegato al medesimo bilancio.
  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio 1996 sono
introdotte le seguenti variazioni per competenza e cassa:
  (Omissis).
  Per gli esercizi futuri l'entita' degli stanziamenti viene  fissata
dalle leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/77.