Art. 2. Norma finanziaria L'art. 9 della L.R. 66/91 e' sostituito dal seguente: "All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il pagamento delle trasferte al personale ispettivo dipendente della Regione, valutato per l'anno 1996 in L. 60.000.000 (sessantamilioni) si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 11401 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso denominato "Indennita' di trasferta e rimborso spese per missioni ecc.". Per gli anni successivi l'onere gravera' sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione. La somma necessaria al pagamento delle trasferte viene ripartita dalla Giunta regionale, su proposta del Settore Sanita', ai funzionari delegati del Settore Sanita' stesso e dei servizi provinciali per la sanita' di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, tenuto conto delle rispettive esigenze operative. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le prestazioni rese dagli "ispettori sulle attivita' sanitarie" dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, valutato per l'anno 1996 in L. 30.000.000, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale di cui al Cap. 323000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, utilizzando parte dello stanziamento per l'importo di L. 30.000.000 previsto per la partita n. 5 (interventi per il servizio di emergenza sanitaria) dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio. All'onere derivante per il pagamento delle prestazioni rese dai professionisti esterni all'amministrazione regionale, valutato per l'anno 1996 in L. 30.000.000, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale di cui al Cap. 323000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, utilizzando parte dello stanziamento per l'importo di L. 30.000.000 previsto per la partita n. 5 (interventi per il servizio di emergenza sanitaria) dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 sono introdotte le seguenti variazioni per competenza e cassa: (Omissis). Per gli esercizi futuri l'entita' degli stanziamenti viene fissata dalle leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/77.