Art. 3.
                            Norme finali
 
  L'attivita'  ispettiva  viene  espletata  in  merito  a  situazioni
attinenti  all'erogazione  di   assistenza   sanitaria   verificatesi
successivamente alla costituzione dell'Azienda USL.
  L'attivita'  ispettiva  non puo' riguardare il controllo di singoli
atti del Direttore generale non afferenti direttamente all'erogazione
dell'assistenza sanitaria.
  Le pratiche comunque  acquisite  agli  atti  del  Settore  Sanita',
Igiene  e  Sicurezza  Sociale, relative ad accertamenti ispettivi per
fatti  non   attinenti   all'erogazione   dell'assistenza   sanitaria
successivi alla costituzione delle Aziende USL nella Regione Abruzzo,
sono  inviate  ai  Direttori  Generali  delle  Aziende  USL  per  gli
eventuali provvedimenti di competenza, allo stato di trattazione alla
data di entrata in vigore della presente legge.
  La Giunta regionale, nell'ambito delle conseguenze di cui  all'art.
5,  comma  1,  della  L.R.  31  ottobre  1991 n. 66 assicura mediante
l'attivita'  di  apposito  ufficio  stralcio  la  trattazione  e   la
eventuale  definizione  delle  pratiche  a rilievo ispettivo comunque
acquisite agli atti del Settore Sanita', Igiene e  Sicurezza  Sociale
precedentemente  alla  costituzione  delle  Aziende USL nella Regione
Abruzzo. Le relazioni  ispettive  eventualmente  predisposte  a  cura
delle  strutture dell'Ufficio stralcio seguono le procedure di cui ai
commi 3 e 4 dell'art. 6 della  L.R.  31  ottobre  1991  n.  66,  come
modificati dall'art. 1 della presente legge.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 9 dicembre 1996
                              FALCONIO