Art. 3. Norme finali L'attivita' ispettiva viene espletata in merito a situazioni attinenti all'erogazione di assistenza sanitaria verificatesi successivamente alla costituzione dell'Azienda USL. L'attivita' ispettiva non puo' riguardare il controllo di singoli atti del Direttore generale non afferenti direttamente all'erogazione dell'assistenza sanitaria. Le pratiche comunque acquisite agli atti del Settore Sanita', Igiene e Sicurezza Sociale, relative ad accertamenti ispettivi per fatti non attinenti all'erogazione dell'assistenza sanitaria successivi alla costituzione delle Aziende USL nella Regione Abruzzo, sono inviate ai Direttori Generali delle Aziende USL per gli eventuali provvedimenti di competenza, allo stato di trattazione alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, nell'ambito delle conseguenze di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 31 ottobre 1991 n. 66 assicura mediante l'attivita' di apposito ufficio stralcio la trattazione e la eventuale definizione delle pratiche a rilievo ispettivo comunque acquisite agli atti del Settore Sanita', Igiene e Sicurezza Sociale precedentemente alla costituzione delle Aziende USL nella Regione Abruzzo. Le relazioni ispettive eventualmente predisposte a cura delle strutture dell'Ufficio stralcio seguono le procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1991 n. 66, come modificati dall'art. 1 della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 9 dicembre 1996 FALCONIO