Art. 10. Abrogazione 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili, salvo quanto previsto dal successivo comma 3. 2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la L.R. 27 agosto 1982, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni; b) l'art. 14 della L.R. 16 settembre 1982, n. 75; c) l'art. 19 della L.R. 14 febbraio 1989, n. 15; d) la L.R. 15 novembre 1989, n. 94; e) la L.R. 7 settembre 1993, n. 48, salvo l'art. 2-bis. 3. La L.R. 17 luglio 1996, n. 52, cessa di avere efficacia alla data del 30 giugno 1997. Fino alla data del 31 dicembre 1998 continuano ad applicarsi la L.R. 94/1989 e la L.R. 48/1993, limitatamente alle disposizioni che regolano l'attuazione dei progetti-obiettivo in favore delle persone anziane gia' finanziati da parte della Regione.