Art. 10.
                             Abrogazione
 
  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate tutte le disposizioni  con  essa  incompatibili,  salvo
quanto previsto dal successivo comma 3.
  2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
   a)  la  L.R.  27  agosto 1982, n. 69 e successive modificazioni ed
integrazioni;
   b) l'art. 14 della L.R. 16 settembre 1982, n. 75;
   c) l'art. 19 della L.R. 14 febbraio 1989, n. 15;
   d) la L.R. 15 novembre 1989, n. 94;
   e) la L.R. 7 settembre 1993, n. 48, salvo l'art. 2-bis.
  3. La L.R. 17 luglio 1996, n. 52, cessa  di  avere  efficacia  alla
data  del  30  giugno  1997.  Fino  alla  data  del  31 dicembre 1998
continuano  ad  applicarsi  la  L.R.  94/1989  e  la  L.R.   48/1993,
limitatamente   alle   disposizioni  che  regolano  l'attuazione  dei
progetti-obiettivo in favore delle persone anziane gia' finanziati da
parte della Regione.