Art. 11.
                       Finanziamento del fondo
 
  1. Agli oneri di cui al precedente art. 2 si provvede,  per  l'anno
1997   e   successivi,  istituendo  un  apposito  capitolo  di  spesa
alimentato, almeno, dagli stessi stanziamenti inseriti  nel  bilancio
di  previsione 1996, per le leggi regionali 27 agosto 1982, n. 69, 15
novembre 1989, n. 94 e loro successive modificazioni ed integrazioni,
14 febbraio 1989, n. 15 e 16  settembre  1982,  n.  75,  nonche'  dal
capitolo 71573 attinente gli interventi per la legge 104/1992.
  2.   Sono   ricompresi   nel  Fondo  sociale  regionale  anche  gli
stanziamenti relativi agli interventi di cui  all'art.  9,  comma  3,
della presente legge.
  3.  All'entrata  in  vigore  della  presente  legge si procede, ove
necessario, con decreto del Presidente della Giunta, ad introdurre le
occorrenti variazioni di bilancio di previsione in  corso,  ai  sensi
dell'art.   41 della legge regionale di contabilita', n. 81/1977, per
quanto attiene alle risorse di cui alla  lettera  b)  del  precedente
art. 2.
  4.  Per  l'anno  1996  gli  oneri occorrenti per l'attuazione della
presente legge trovano  copertura  finanziaria  nelle  disponibilita'
esistenti  sui  capitoli 71521 - 71524 - 71571 e 71573 dello stato di
previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.
  5. Con la legge  di  bilancio  riferita  all'esercizio  finanziario
1997,  nello  stato  di  previsione  della  spesa  viene  iscritto il
pertinente capitolo con  la  seguente  denominazione  "Fondo  sociale
regionale  per  l'espletamento  dei  servizi ed interventi in materia
sociale e socio-assistenziale", il cui stanziamento  e'  determinato,
anche  per gli esercizi futuri, dalle annuali leggi di bilancio; sono
contestualmente soppressi i capitoli   di cui al  comma  che  precede
salvo quanto stabilito al successivo comma 6.
  6. Per quanto disciplinato dal comma 3 dell'art. 9, lo stanziamento
del   capitolo  71571  confluisce  nel  predetto  Fondo,  cosi'  come
stabilito nel richiamato 3 comma, con successiva  apposita  legge  di
variazione al bilancio.