Art. 11. Finanziamento del fondo 1. Agli oneri di cui al precedente art. 2 si provvede, per l'anno 1997 e successivi, istituendo un apposito capitolo di spesa alimentato, almeno, dagli stessi stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 1996, per le leggi regionali 27 agosto 1982, n. 69, 15 novembre 1989, n. 94 e loro successive modificazioni ed integrazioni, 14 febbraio 1989, n. 15 e 16 settembre 1982, n. 75, nonche' dal capitolo 71573 attinente gli interventi per la legge 104/1992. 2. Sono ricompresi nel Fondo sociale regionale anche gli stanziamenti relativi agli interventi di cui all'art. 9, comma 3, della presente legge. 3. All'entrata in vigore della presente legge si procede, ove necessario, con decreto del Presidente della Giunta, ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio di previsione in corso, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilita', n. 81/1977, per quanto attiene alle risorse di cui alla lettera b) del precedente art. 2. 4. Per l'anno 1996 gli oneri occorrenti per l'attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nelle disponibilita' esistenti sui capitoli 71521 - 71524 - 71571 e 71573 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario. 5. Con la legge di bilancio riferita all'esercizio finanziario 1997, nello stato di previsione della spesa viene iscritto il pertinente capitolo con la seguente denominazione "Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale", il cui stanziamento e' determinato, anche per gli esercizi futuri, dalle annuali leggi di bilancio; sono contestualmente soppressi i capitoli di cui al comma che precede salvo quanto stabilito al successivo comma 6. 6. Per quanto disciplinato dal comma 3 dell'art. 9, lo stanziamento del capitolo 71571 confluisce nel predetto Fondo, cosi' come stabilito nel richiamato 3 comma, con successiva apposita legge di variazione al bilancio.